Bocciatura alle medie, il TAR del Veneto conferma la decisione della scuola sul caso dello studente plusdotato

Respinto il ricorso della famiglia: per i giudici l’alto potenziale cognitivo non annulla una valutazione negativa se gli apprendimenti restano insufficienti.

13 ottobre 2026 21:05
Bocciatura alle medie, il TAR del Veneto conferma la decisione della scuola sul caso dello studente plusdotato -
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La pronuncia del TAR Veneto riporta l’attenzione su un tema che nelle scuole torna spesso: quanto pesa il talento individuale quando il percorso scolastico non produce risultati adeguati. Con la sentenza n. 1939/2026, pubblicata il 9 ottobre, i giudici amministrativi hanno confermato la scelta di non ammettere alla classe successiva uno studente della secondaria di primo grado indicato come ad alto potenziale cognitivo.

Il ricorso era stato presentato dalla famiglia, che contestava la decisione del consiglio di classe e richiamava anche l’assenza di un Piano Didattico Personalizzato. Nella ricostruzione della vicenda, però, il tribunale ha ritenuto sufficiente e coerente il materiale valutativo raccolto dalla scuola, giudicando legittimo il provvedimento finale.

La decisione dei giudici amministrativi

Nel procedimento viene evidenziato che la non ammissione era legata a diverse insufficienze e a una frequenza non regolare. Per il TAR, il riconoscimento di capacità cognitive elevate non è di per sé un elemento capace di superare una valutazione negativa, se le competenze richieste nel corso dell’anno non risultano consolidate.

La sentenza, in sostanza, conferma sia il percorso formale seguito dall’istituto sia la motivazione espressa dal consiglio di classe. Il punto centrale è che la valutazione finale deve poggiare su elementi concreti e documentati, non su una considerazione astratta delle potenzialità dello studente.

Il nodo tra capacità e rendimento

Attorno al caso si è sviluppata anche una riflessione più ampia richiamata dal Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani. Il ragionamento distingue chiaramente il piano giuridico da quello educativo: una decisione può essere legittima sotto il profilo amministrativo e, allo stesso tempo, aprire interrogativi sul modo in cui la scuola accompagna ragazzi con caratteristiche cognitive non ordinarie.

Secondo questa lettura, avere risorse intellettive superiori alla media non garantisce automaticamente buoni risultati. Entrano in gioco metodo di studio, continuità nell’impegno, organizzazione personale e capacità di affrontare richieste sempre più complesse lungo il percorso scolastico.

Nel quadro teorico richiamato dal Coordinamento compaiono anche gli studi di Lev Vygotskij e Jerome Bruner, usati per sottolineare un aspetto preciso: le potenzialità non si trasformano da sole in apprendimenti stabili, ma hanno bisogno di mediazione didattica, contesto e accompagnamento educativo.

Perché il PDP non è automatico

Uno dei punti sollevati dalla famiglia riguardava il mancato Piano Didattico Personalizzato. Su questo fronte viene ricordata la nota ministeriale n. 562 del 3 aprile 2019, che consente di considerare gli studenti ad alto potenziale nell’ambito dei bisogni educativi speciali, senza però imporre in modo automatico la predisposizione del PDP.

La scelta, quindi, resta affidata alla valutazione professionale dei docenti e alle necessità effettivamente riscontrate nel singolo caso. È un passaggio importante perché chiarisce che il riconoscimento della plusdotazione, da solo, non produce un obbligo generalizzato di strumenti personalizzati.

La valutazione scolastica e il margine dei docenti

Nella discussione viene richiamato anche il decreto legislativo n. 62/2017, che assegna alla valutazione una funzione educativa oltre che formativa e consente la non ammissione quando gli apprendimenti non siano stati acquisiti in modo adeguato. Non si tratta, dunque, di una somma meccanica di voti, ma di un giudizio complessivo costruito su riscontri verificabili.

Il Coordinamento insiste poi su un altro aspetto: personalizzare l’insegnamento non significa abbassare gli obiettivi, bensì scegliere strumenti e modalità utili a permettere allo studente di raggiungerli. In questo equilibrio tra autonomia valutativa e responsabilità pedagogica si colloca anche la vicenda esaminata dal TAR Veneto.

La conclusione richiamata dal presidente del CNDDU, Romano Pesavento, invita a non leggere la bocciatura come un’etichetta definitiva. Più che un giudizio immutabile sulle capacità di un adolescente, resta il risultato di un anno scolastico problematico dal quale, eventualmente, ripartire con un percorso più adatto e meglio sostenuto.

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